Nardoni Srl
tenuta micoli
Made in Canada
Nardoni - Shindaiwa
Nardoni Srl
tenuta micoli
Made in Canada - ExtraTV
p-b-jpeg-1
PlayPause
previous arrow
next arrow
Nardoni - Shindaiwa
Nardoni Srl
tenuta micoli
Made in Canada - ExtraTV
p-b-jpeg-1
previous arrow
next arrow
CronacaPrimo piano

Covid: quarantena, mezzi di trasporto e feste, le nuove regole

Il Governo ha varato il decreto per arginare la variante Omicron e ridurre il numero dei contagi da COVID-19, ieri quasi 100mila in Italia.

Stabilite le nuove regole

1 Non deve fare la quarantena chi ha completato il ciclo vaccinale ed ha avuto un contatto stretto con un positivo. Fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto queste persone hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 e di effettuare, solo qualora sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza «consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza».

Per i vaccinati da più di quattro mesi, invece, la quarantena scende da 7 a 5 giorni, con obbligo di tampone negativo al termine di periodo di isolamento. Per chi non è vaccinato isolamento di 10 giorni

Rimangono uguali le regole della quarantena per i non vaccinati: le persone non vaccinate che hanno avuto un contatto con una persona positiva hanno l’obbligo di rimanere in quarantena per 10 giorni. Rimangono le stesse le regole della quarantena per i positivi: le persone asintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare (non antigenico) con esito negativo.

2 Il green pass rafforzato diventa obbligatorio, dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo), per tutti i mezzi di trasporto: aerei, treni, navi, autobus, metropolitane e treni regionali. Negli alberghi e in tutte le strutture ricettive. Per le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose (come i matrimoni), per le sagre e le fiere, per i centri congressi. Solo vaccinati e guariti possono sedersi al ristorante anche all’aperto, frequentare piscine e centri benessere anche all’aperto. La limitazione è estesa agli sport di squadra. Anche per andare a sciare servirà il super Green  pass.

3 Il governo ha deciso di rendere obbligatorio il green pass rafforzato anche per tutti i mezzi di trasporto, sia a lunga percorrenza, sia per il trasporto pubblico urbano, che fino ad ora era rimasto escluso. Per salire a bordo di tutti questi mezzi è già obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. L’elenco dei nuovi obblighi, che entreranno in vigore dal 10 gennaio, comprende: treni dell’alta velocità; treni a lunga percorrenza; treni regionali; aerei; navi; autobus; tram; metropolitane. Sarà quindi impossibile spostarsi con i mezzi pubblici nelle città senza il green pass rafforzato.

4 Vista l’impennata della curva epidemiologica il governo ha deciso di ridurre nuovamente la capienza degli impianti sportivi. In base alle nuove disposizioni la capienza prevista per gli impianti sportivi all’aperto è pari al 50% di quella massima consentita, al chiuso è pari al 35% di quella massima consentita. Negli stadi e nei palazzetti dello sport all’aperto e al chiuso sarà sempre obbligatorio esibire il green pass rafforzato e indossare la mascherina. È vietato il consumo di cibi e bevande sia negli impianti all’aperto, sia in quelli al chiuso e non è consentita la vendita di prodotti alimentari all’interno. Il protocollo già in vigore prevede che ci siano percorsi separati per l’ingresso e l’uscita degli spettatori. Si devono prevedere meccanismi che evitino gli assembramenti e i posti devono essere numerati.

5 È già in vigore l’obbligo di indossare le mascherine anche quando ci si trova all’aperto e pure quando si è in zona bianca. È in vigore anche l’obbligo di portare le mascherine di tipo Ffp2 in occasione di spettacoli accessibili al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati); eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. La mascherina Ffp2 è obbligatoria a bordo di: treni, aerei, navi, autobus, tram, metropolitane

6 Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi, concerti o feste comunque denominati, aperti al pubblico. La circolare del Viminale firmata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi diramata ieri ha raccomandato l’intensificazione dei controlli in vista del Capodanno da estendere anche al giorno precedente e a quelli successivi in modo da evitare assembramenti anche se non si tratta di eventi organizzati.

7 L’ordinanza in vigore dallo scorso 16 dicembre fino al 31 gennaio prevede che le persone che hanno soggiornato oppure transitato nei 14 giorni antecedenti in uno o più Stati dell’Unione europea possano rientrare in Italia alle seguenti condizioni: esibire al momento dell’imbarco il Passenger locator form; presentare il green pass europeo o una certificazione equivalente; presentare l’esito negativo di un test molecolare, effettuato nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, o di un test antigenico effettuato per mezzo di tampone, nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale. Chi non è vaccinato, oltre a presentare l’esito di un tampone negativo, deve osservare cinque giorni di isolamento fiduciario con l’obbligo di sottoporsi a un test a fine quarantena.

Leave a Response